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F.A.Q. - Domande Frequenti (toponomastica)

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F.A.Q. - Domande Frequenti (toponomastica)
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Si da seguito alle richieste, in merito alla revisione della numerazione civica posta in essere dall’amministrazione comunale, avanzate da CONFINDUSTRIA Frosinone, chiedendo espressamente che le suddette risposte siano inserite nel sito istituzionale del Comune di Frosinone nella FAQ appositamente creata a tal fine.
Le domande poste all’attenzione del Settore scrivente sono le seguenti:


Richiesta di chiarimenti 1:
Quali saranno gli adempimenti da parte dell’amministrazione comunale circa le eventuali variazioni del cambio dell’onomastica e dei numeri civici attualmente in corso?
Risposta 1:
Ai sensi dell’art.47 del regolamento Anagrafico si prevede un obbligo da parte dei comuni di procedere d’ufficio, in occasione dell’apertura dei censimenti generali della popolazione (nel caso di specie quello del 2011), alla revisione della numerazione civica al fine di adeguarla alla situazione di fatto esistente. Il Comune di Frosinone, in ottemperanza alle disposizioni legislative, sta procedendo d’ufficio, ossia in sostituzione dei proprietari, agli adempimenti previsti dalla normativa citata. Gli adempimenti posti dall’amministrazione per la revisione della numerazione civica sono esenti da bollo ai sensi dell’art.16 comma 8, Legge 24/12/93 n.537.
In merito alle varie fasi poste in essere dalla società concessionaria del servizio, la stessa ha già proceduto alla rilevazione puntuale su tutto il territorio della corretta apposizione della numerazione con individuazione dei singoli proprietari delle unità semplici (abitazioni), è inoltre già iniziata la fase (nella Zona Cavoni) della fornitura e posa in opera della numerazione interna ed esterna con materiale conforme a quanto previsto dal codice della strada, una volta posizionata tutti la numerazione, comprensiva della denominazione delle nuove strade seguiranno gli adempimenti legati alla variazione della numerazione censita (correzione anagrafica dei residenti negli archivi comunali, digitalizzazione della cartografia comunale, inserimento delle nuove vie o strade non individuate ecc.).
Sarà quindi cura da parte dell’amministrazione inviare specifica informativa a tutti gli Enti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, Poste, ENEL, TELECOM ecc.), attraverso opportune schede informative anche in formato digitale, le variazioni anagrafiche effettuate al fine di eliminare quanto più possibile i disagi agli utenti.

Richiesta di chiarimenti 2 :
Quali conseguenze circa l’aggiornamento delle patenti e delle carte di circolazione dei veicoli?
Risposta 2:
Il Ministero dell’Interno con circolare del 07-02-1996, n. 2 - prot. 09601060-15100/3, ha precisato che in caso di variazione toponomastica, o della numerazione civica, poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non c'è l'instaurazione di alcuna pratica anagrafica e non dovrà essere versato alcun diritto, né compilato ed inviato alcun modello. Verificandosi tale fattispecie, all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 16 della legge 14.12.1993, n. 537, che il cittadino accluderà alla propria patente di guida. La trascrizione sulla patente potrà avvenire solo in sede di richiesta di duplicato del documento di guida, da inoltrarsi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile a cura del titolare. Tale procedura, stante l’identità della fattispecie, debba trovare applicazione anche in materia di carta di circolazione (vedi nota n.1235 del 23/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture).
Sempre il Ministero dell’Interno con Circolare n.10 del 08/03/1991 ha avuto modo di precisare che, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 21 gennaio 1982, prot. n. 90/4630, la variazione anagrafica del cambio di denominazione della strada non comporti, per i proprietari di autoveicoli e per i titolari di patente di guida, l'obbligo di fare aggiornare la carta di circolazione e la patente di guida, in quanto tale obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione. La medesima circolare ministeriale suggerisce, altresì, che il Comune, allo scopo di evitare contestazioni che potrebbero comportare il ritiro dei documenti di circolazione in quanto non aggiornati fornisca ai cittadini un’attestazione nella quale sia indicato che la variazione di indirizzo non è dovuta ad un trasferimento effettivo di abitazione.
Sarà pertanto cura del Comune di Frosinone, a semplice richiesta ai cittadini, fornire l’attestazione necessaria. E’ possibile a tal fine curare attraverso, una collaborazione con la Confindustria di Frosinone, il rilascio complessivo di tutte le attestazione degli aderenti alla citata associazione per tutti i proprietari degli immobili in cui sia avvenuto il cambio di denominazione e/o di variazione della numerazione civica.

Richiesta di chiarimenti 3:
Che cosa si prevede circa l’aggiornamento dei car service dei navigatori satellitari?
Risposta 3:
La società concessionaria del servizio, a seguito della digitalizzazione di tutte le strade censite e della nuova numerazione civica apposta, avrà cura di cedere nei limiti previsti dal bando di gara aggiudicato, alle società che gestiscono i sistemi di navigazione (car service) tutte le informazioni utili per aggiornamento del software includendo sia le eventuali denominazioni di nuove strade che quello relativo alla corretta numerazione civica apposta nella città, con facilità di reperimento delle aziende associate.

Richiesta di chiarimenti 4:
Saranno date, almeno per le imprese industriali presenti nella zona ASI, informazioni preventive sul sito istituzionale del Comune, di raccordo tra denominazione dei nuovi/vecchi toponimi e/o diversa numerazione civica?
Risposta 4:
Sarà cura del Settore scrivente indicare, una volta conclusa la fase di rilevazione e di censimento di tutte le strade interessate alla zona industriale, indicare sul sito informatico dell’Ente un raccordo preventivo delle variazioni che interverranno tra nuova e vecchia denominazione e/o dei vecchi e nuovi numeri civici.

Richiesta di chiarimenti 5:
Come sarà possibile da parte degli utenti conoscere, in caso di cambiamento della denominazione delle vie, tra le vecchie denominazioni/indicazioni?
Risposta 5:
Si precisa a tal riguardo che in caso di cambiamento del nome all’area di circolazione sul cartello deve essere indicata anche la precedente denominazione (art. 41 comma 4 DPR 223/89), pertanto sarà possibile visualizzare nelle targhe di toponomastica oltre alla nuova denominazione della via anche la denominazione di quella che è stata cambiata, essendo questo un adempimento legislativo obbligatorio.


IL DIRIGENTE
DOTT. VINCENZO GIANNOTTI

 


Quesito 1

D. In caso di variazione della numerazione civica o di denominazione di una nuova strada, desidererei conoscere gli adempimenti amministrativi conseguenti al cambiamento che sarà effettuato e quali conseguenze sulla carta di circolazione e patente di guida.

R. Il Ministero dell’Interno con circolare del 07-02-1996, n. 2 - prot. 09601060-15100/3, ha precisato che in caso di variazione toponomastica, o della numerazione civica, poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non c'è l'instaurazione di alcuna pratica anagrafica e non dovrà essere versato alcun diritto, né compilato ed inviato alcun modello. Verificandosi tale fattispecie, all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo, ai sensi dell'art. 16 della legge 14.12.1993, n. 537, che il cittadino accluderà alla propria patente di guida. La trascrizione sulla patente potrà avvenire solo in sede di richiesta di duplicato del documento di guida, da inoltrarsi all'ufficio provinciale della motorizzazione civile a cura del titolare. Tale procedura, stante l’identità della fattispecie, debba trovare applicazione anche in materia di carta di circolazione (vedi nota n.1235 del 23/04/2002 del Ministero delle Infrastrutture).
Sempre il Ministero dell’Interno con Circolare n.10 del 08/03/1991 ha avuto modo di precisare che, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 21 gennaio 1982, prot. n. 90/4630, la variazione anagrafica del cambio di denominazione della strada non comporti, per i proprietari di autoveicoli e per i titolari di patente di guida, l'obbligo di fare aggiornare la carta di circolazione e la patente di guida, in quanto tale obbligo è previsto dal Codice della Strada soltanto per i casi di trasferimento effettivo di abitazione. La medesima circolare ministeriale suggerisce, altresì, che il Comune, allo scopo di evitare contestazioni che potrebbero comportare il ritiro dei documenti di circolazione in quanto non aggiornati fornisca ai cittadini un’attestazione nella quale sia indicato che la variazione di indirizzo non è dovuta ad un trasferimento effettivo di abitazione.
Da ultimo, si precisa che nel caso di cambiamento del nome all’area di circolazione sul cartello deve essere indicata anche la precedente denominazione (art. 41 comma 4 DPR 223/89).


Quesito 2

D. Desidererei conoscere qual è il costo della numerazione civica a carico dei proprietari dei fabbricati e se gli stessi sono compatibili con quelli applicati in altri comuni?

R. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di richiedere all’amministrazione l’apposizione della numerazione civica interna ed esterna. Ai sensi dell’art.43 del regolamento anagrafico, tale richiesta deve essere conforme al modello ISTAT predisposto a tal fine. Il modello è denominato Mod.ISTAT AP/Tp. Tale modello deve essere in bollo (€ 14,62) al quale va allegato altresì una ulteriore marca da bollo (€ 14,62) per il rilascio del certificato di nuova numerazione civica. Da una ricerca in internet, oltre al costo in bollo come precisato, vanno aggiunti i diritti di istruttoria, applicati da alcuni comuni e rinvenibili nei loro indirizzi istituzionali, come desumibili dalla tabella seguente:
COMUNI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO

Denominazione Comune       Diritti di istruttoria e sopralluogo
Comune di Montemurlo (PO)                             €. 30,60
Comune di Moncalieri (TO)                                €. 56,00
Comune di Roma                                               €. 31,00
Comune di Vernante (CN)                                 €. 35,15
Comune di Pianoro (BO)                                   €. 51,65
Comune di Villafranca (PD)                               €. 12,50
Comune di Fiano Romano (RM)                        €. 30,00
Comune di Viscopiano (PI)                                €. 16,00
Comune di Castefidardo (AN)                          €. 25,32
Comune di Lastra a Signa (FI)                         €. 30,00
Comune di Prato                                              €. 37,00
Comune di Roaschia (CN)                                €. 28,62
Comune di Vicopisano (PI)                               €. 15,00
Comune di Reggio Emilia                                  €. 45,00

In merito, invece al costo della numerazione civica, ossia la fornitura e/o messa in opera della numerazione esterna ed interna, i prezzi praticati da alcuni comuni e rinvenibili nei loro siti istituzionali, sono i seguenti:
COSTO FORNITURA:   CON POSA IN OPERA NUMERAZIONE/ESTERNA NUMERAZIONE/INTERNA

Denominazione Comune     Messa in opera  Costo num. esterna     Costo num.interna
Comune di Rubiera (RE)                      NO                          €. 16,53                                €.  2,58
Comune di Ravenna                            SI                            €. 30,98                                €.  8,26
Comune di Coriano (RN)                      SI                            €. 24,48                                €. 11,16
Comune di Reggio Emilia                     NO                           €. 40,00                                €. 13,00
Comune di Milano                                SI                            €. 180,53                       Non disponibile
Comune di Nonantola (MO)                SI                             €. 12,00                                €.  6,00
Comune di Treviso                             NO                            €. 11,00                  A cura dei proprietari
Comune di San Felice sul Panaro(MO) SI                           €. 25,80                               €. 13,40
Comune di Argenta (FE)                    NO                           €. 13,43                               €.   8,78
Comune di Livorno                             NO                           €. 8,00                                 €.   4,00
Comune di Castelfidardo (AN)           NO                           €. 21,67                   A cura dei proprietari
Comune di Anzola dell'Emilia (BO)      NO                           €. 11,00                               €.  4,00
Comune di Sant'arcangelo (RN)         SI                            €. 25,00                               €. 20,00
Comune di Fossombrone (PS)            SI                            €. 27,63                               €. 24,04
Comune di Terni                                 SI                            €. 40,00                               €. 25,00 (*)
Comune di Forli                                  SI                            €. 22,09                               €. 14,38
Comune di Cesena                            NO                           €. 21,20                               €. 16,00
Comune di Tivoli (RM)                        SI                            €. 80,00                        Non disponibile


(*) Tariffa media, calcolata secondo il seguente schema: n.2 numeri interni € 70,00, n. 3 numeri interni € 90,00, n.4 numeri interni € 110,00, n.5 numeri interni € 130,00, 6 e più numeri € 150,00
Tale è la situazione in caso di richiesta di nuovi numeri civici. Il Comune di Frosinone per la revisione della numerazione civica richiede la seguente partecipazione alle spese da parte dei proprietari:
Spese per la posa in opera e la fornitura del numero civico esterno: € 34,55 + IVA
Spese per la posa in opera e la fornitura del numero civico interno: € 17,77 + IVA

Tali spese sono comprensive della rilevazione effettuata abitazione per abitazione, l’intitolazione di nuove strade, rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio Anagrafe, comunicazione agli Enti terzi. Agendo il Comune di Ufficio, ossia in sostituzione dei proprietari, così come disposto dalla Legge in sede di inizio dei lavori preparatori per il censimento della popolazione residente, il certificato rilasciato ai proprietari dei fabbricati della nuova numerazione civica è esente da bollo per espressa previsione della Legge 24/12/93 n.537 che all’art.16, comma 8, che stabilisce quanto segue: “Non si applica l'imposta di bollo sulle certificazioni rilasciate dai comuni... per le variazioni della toponomastica o della numerazione civica”.


 

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