Frosinone - Lo Statuto Comunale


Pubblicato sul Supplemento ordinario n.7  - "Bollettino Ufficiale" n.8 del 20/03/2001


PARTE I  - ATTI DEGLI ENTI LOCALI  

Titolo I  - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1. Autonomia Comunale

Art. 2. Stemma, gonfalone, titolo di città

Art. 3. Comune denuclearizzato

Art. 4. Funzioni

Art. 5. Programmazione

Art. 6. Partecipazione e trasparenza

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi Istituzionali e burocratici

Art. 7 Organi

Capo II - consiglio comunale

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Consiglieri comunali: poteri e doveri

Art. 10 Prima seduta e adempimenti

Art. 11 Dimissione dalla carica di Consigliere

Art. 12 Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

Art. 13 Prerogative del consigliere

Art. 14 Consigliere anziano, gruppi consiliari, conferenza capigruppo

Art. 15 Sedute del consiglio comunale

Art. 16 Convocazione

Art. 17 Validità delle sedute

Art. 18 Funzionamento del consiglio comunale e validità delle deliberazioni

Art. 19 Procedimento per la formazione delle deliberazioni

Art. 20 Commissioni consiliari

Art. 21 Commissioni d’indagine

Art. 22 Attività ispettiva

Art. 23 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

Capo III  - Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 24 Elezione del presidente del consiglio comunale

Art. 25 Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

Art. 26 Ufficio di presidenza

Capo IV - Giunta Comunale e Sindaco

Art. 27 Elezioni del sindaco e nomina degli assessori

Art. 28 Composizione della giunta comunale

Art. 29 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

Art. 30 Incompatibilità di consigliere comunale ed assessore

Art. 31 Competenza della giunta

Art. 32 Funzioni della Giunta

Art. 33 Durata in carica della giunta e degli assessori

Art. 34 Mozione di sfiducia

Art. 35 Decadenza dalla carica di sindaco e di assessore

Art. 36 Revoca degli assessori

Art. 37 Sindaco

Art. 38 Programma di Governo

Art. 39 Vice Sindaco e deleghe

Capo V - Norme Comuni agli Organi

Art. 40 Divieto d’incarichi e consulenze

Art. 41 Pari opportunità

Art. 42 Pubblicità delle spese elettorali

Art. 43 Dichiarazione di condizioni patrimoniali

Titolo III - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Decentramento

Art. 44 Circoscrizioni

Art. 45 Organi, funzioni e poteri delle circoscrizioni

Art. 46 Elezione del Consiglio di Circoscrizione

Art. 47 Elezione del Presidente di Circoscrizione

Art. 48 Consigli Circoscrizionali. Rinvii

Art. 49 Poteri consultivi

Art. 50 Poteri deliberativi

Art. 51 Delibere quadro del Consiglio Comunale

Capo II - Partecipazione

Art. 52 Valorizzazione delle forme associative

Art. 53 Forme di partecipazione e di consultazione

Art. 54 Istanze, petizioni e proposte dei cittadini

Art. 55 Referendum consultivi

Art. 56 Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

Art. 57

Art. 58 Accesso agli atti e documenti dell’amministrazione

Art. 59 Partecipazione a procedimenti amministrativi

Art. 60 Interventi nel procedimento

Art. 61 Diritti dei soggetti interessati al procedimento

Art. 62 Accordi sostitutivi

Art. 63 Criteri per la concessione di benefici

Capo III - Il difensore Civico

Art. 64 Il difensore civico

Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I - Organizzazione degli uffici e del personale

Art.65 Caratteri dell’attività amministrativa

Art.66 Indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità.

Organizzazione degli uffici e del personale

Art.67 Direttore Generale

Art.68 Il Segretario Generale

Art.69 Il vice segretario

Art.70 La dirigenza

Art.71 Responsabilità dei dirigenti

Art.72 Pareri obbligatori

Art.73 Incarichi di direzione

Art 74 Conferimento degli incarichi dirigenziali esterni o di alta specializzazione

Art.75 Unità di supporto agli amministratori

Art.76 Incarichi di coordinamento

Art.77 Collaborazioni esterne

Capo II - Svolgimento dell’azione amministrativa

Art. 78 Servizi pubblici comunali

Art. 79 Aziende speciali ed istituzioni

Art. 80 Convenzioni

Art. 81 Consorzi

Art. 82 Accordi di programma

Titolo V - L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 83 La finanza comunale

Art. 84 Bilancio e conto consuntivo

Art. 85 Regolamentazione delle attività finanziarie

Art. 86 Collegio dei revisori

Art. 87 Controllo di gestione

Art. 88 Attività contrattuali

Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 89 Revisione dello statuto

Art. 90 Adozione dei regolamenti

Art. 91 Contenuto e modalità di pubblicazione dei regolamenti

Art. 92 Entrata in vigore dello statuto

PARTE I - ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI FROSINONE

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia comunale

     1.   Il comune di Frosinone è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dalla normativa dell’Unione Europea  e dal presente statuto.

2.          Esprime e rappresenta la comunità locale ed esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

  3.  Persegue ed attua il decentramento attraverso le circoscrizioni.

Art. 2

Stemma, gonfalone, titolo di città.

1.   Il comune di Frosinone si fregia del titolo di città; ha proprio stemma e proprio gonfalone contraddistinti da un leone rampante color naturale con lingua color rosso uscente dalla bocca, fondo dello scudo color rosso, attraversato da una fascia trasversale color azzurro con la scritta <<Bellator Frusino>> in oro, corona e contorno dello scudo colore del bronzo, cinque gemme sulla fascia della corona.

Art. 3

Comune denuclearizzato.

1.  All’interno del territorio comunale non è consentito, per quanto riguarda le attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né la permanenza di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

     Art. 4

Funzioni

1.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo i principi di sussidiarietà e le svolge anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2.  Il Comune cura unitariamente gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; persegue l’affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi e predispone le condizioni che rendano effettivi i diritti di tutti i cittadini e migliorino la qualità della vita.

3.  In particolare il Comune:

a) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute;

b) provvede all’attuazione dei servizi sociali con particolare riguardo agli anziani, ai portatori di handicap ed alle fasce più deboli della popolazione;

c) riconosce e sostiene la famiglia ed orienta a tal fine le politiche sociali e di organizzazione dei servizi;

d) favorisce con idonei  interventi l'inserimento nella comunità degli immigrati senza distinzione di classe, di razza, religione e nazionalità;

e) promuove la crescita di una coscienza non violenta, ispirata a ideali di pace, tolleranza, solidarietà ed ai principi di civile convivenza e di responsabilità verso la comunità;

f)  adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente ed il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività; a tal fine elabora annualmente un rapporto sul loro stato fissandone gli obiettivi di conservazione e di accrescimento;

g) promuove la crescita culturale dei cittadini e tutela le espressioni di lingua, costume e tradizioni locali; mantiene vincoli culturali ed affettivi con gli emigrati e le loro comunità  ed instaura rapporti di gemellaggio con città italiane e straniere;

h) incoraggia lo sport e il turismo, favorendo l'attività  non solo di associazioni ed enti  culturali, ricreativi e sportivi ma anche realizzando le strutture, i servizi e gli impianti che ne consentono l’effettiva esplicazione;

i)   assolve al compito di governo del territorio, nell'intento di assicurarne un assetto organico ed armonico e consentirne l'utilizzo nell'interesse della intera collettività;

 j)   programma ed attua le opere pubbliche secondo esigenze e priorità definite in coerenza con gli obiettivi di una organica politica dei servizi e di assetto del territorio;

k) opera per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

l)   programma gli orari della città rispettando i tempi di vita degli uomini e delle donne;

m) assolve le funzioni proprie nel campo economico - sociale e promuove  ulteriori iniziative per favorire lo sviluppo complessivo della comunità cittadina;

n) promuove la effettiva parità fra uomini e donne.

    Art. 5

    Programmazione

            1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. 

2. Il Comune concorre altresì alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, della Regione e della Provincia con le modalità previste dalle leggi vigenti:

- opera il necessario coordinamento dei propri piani e programmi con quelli  Europei, Statali, Regionali e Provinciali;

- adotta forme di cooperazione e accordi di programma con gli stessi e con altri enti per attività di interesse comune.

3. Il Comune in particolare impronta il proprio operato alla riconosciuta dimensione sovracomunale di numerosi problemi connessi ai ruoli di cui al precedente art. 4.

    Art. 6

Partecipazione e trasparenza

1.   Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini nelle forme previste dal presente statuto e dalle leggi ed informando l’attività amministrativa ai criteri della trasparenza, della pubblicità e dell’imparzialità.

2.          Riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione degli strumenti idonei, tra cui apposito notiziario dell’attività amministrativa.

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Organi Istituzionali e burocratici

Art. 7

Organi

1.   Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio comunale,  il Sindaco e la Giunta.

2.   Sono organi burocratici del comune: il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi.

Capo II - Consiglio Comunale

Art. 8

Consiglio comunale

1.   Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2.   Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge e non possono essere delegate.

3.   Le deliberazioni sugli argomenti compresi nelle suddette competenze non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4.  L’elezione e la durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

5.  Il Consiglio esercita le proprie funzioni avvalendosi del supporto di commissioni consultive permanenti e speciali e disciplina con regolamento lo svolgimento dei propri lavori e le prerogative dei consiglieri, nel rispetto della legge e dello statuto.

6.  Il Consiglio ha propria autonomia funzionale e organizzativa, dispone di propri servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Il regolamento disciplina la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7.  Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

8.  La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

9.  Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 9

Consiglieri comunali: poteri e doveri

1.   I consiglieri comunali rappresentano l’intero comune, senza vincolo di mandato.

2.   I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno

      parte. L ‘ eventuale assenza deve essere giustificata secondo le modalità previste dal regolamento.

3.  I consiglieri  comunali hanno diritto a svolgere il loro mandato avvalendosi di strutture e funzionari del Comune messi a disposizione dall’ Amministrazione.

4.  I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari  ordinarie consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del consiglio comunale proposta dall ‘Ufficio di Presidenza di propria iniziativa o su sollecitazione o istanza di qualsiasi elettore. La relativa deliberazione non può essere adottata se non sono decorsi 10 giorni dall’ avvenuta notifica agli interessati della proposta di decadenza.

Art. 10

Prima seduta e adempimenti

1.   La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d’inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2.   Tale seduta si svolge sotto la presidenza del consigliere anziano e adempie gli obblighi seguenti:

-  convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;

-  giuramento del Sindaco;

- elezione del Presidente del consiglio, di due vice - presidenti del consiglio e di due segretari consiglieri che formano  l’ufficio di presidenza.

-  Il Presidente  del consiglio comunale  promuove gli adempimenti seguenti:

-  nomina e formalizzazione dei capi - gruppo consiliari;

- comunicazione del Sindaco della nomina della Giunta e del vice Sindaco.

3.   La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta partecipano i consiglieri delle cui cause ostative si discute. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata in base ai voti di preferenza e a quelli di lista sommati, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Sino all’elezione del Presidente del consiglio comunale e dell’ufficio di presidenza, continua a svolgere le funzioni di Presidente del consiglio comunale il consigliere anziano con tutti i poteri, le attribuzioni, le prerogative e il relativo trattamento di questi.

Art.11

1.   Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.

Art. 12

Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1.   Il seggio del consiglio comunale che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto.

2.   Nel caso di sospensione di un consigliere il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione,  procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma  precedente.

Art. 13

Prerogative del consigliere

1.   Il diritto del consigliere comunale di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato è comprensivo del diritto di avere copia degli atti in esenzione di qualsiasi imposta e diritto e deve essere esaudito, previa richiesta scritta, direttamente dal dirigente o funzionario preposto all’ufficio senza bisogno di superiori autorizzazioni.

2.          L’esercizio di tale diritto può essere disciplinato dal regolamento al fine di contemperarlo con le possibilità e le esigenze degli uffici, ma in ogni caso  va  assicurata la compiutezza e la tempestività nell’evasione delle richieste, a meno che le stesse non assumano, in tutta evidenza, carattere di atti emulativi.

3.   La proposta di deliberazione redatta dal consigliere comunale nell’ambito del proprio diritto di iniziativa, va inoltrata al Presidente del consiglio  che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale, e comunque non oltre venti giorni dopo l’acquisizione di tutti i necessari pareri, che egli  richiede entro quarantotto ore.

4.   Il regolamento stabilisce le modalità di formazione dell’ordine del giorno delle sedute consiliari che assicurino l’effettiva trattazione delle proposte di iniziativa consiliare,  impedendone arbitrari differimenti in specie nelle ipotesi di non esaurimento degli argomenti.

5.   Il consigliere può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

6.   I consiglieri durano in carica sino all’elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Per la richiesta di sottoporre le deliberazioni  della Giunta e del Consiglio al controllo di legittimità o del Difensore Civico o dell’organo regionale competente occorre la sottoscrizione di un quarto dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 14

Consigliere anziano, gruppi consiliari, conferenza capigruppo

1.   E’ consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale tra voti di lista e voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età.

2.   I consiglieri si costituiscono in gruppi mediante apposita dichiarazione, da essi sottoscritta, in cui si indica il capogruppo.

3.   Mancando tale dichiarazione, gli eletti nella stessa lista vengono considerati come appartenenti ad unico gruppo e viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

4.  I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare costituito, confluiscono nel gruppo misto

5. Nel caso una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti i  diritti e la rappresentanza di gruppo consiliare.

6.   Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l’esplicazione delle loro funzioni, idonei mezzi, strutture e personale con riguardo alle esigenze comuni a ciascun gruppo e alla consistenza numerica di ciascuno di essi.

7.   La conferenza dei capigruppo è indetta dal Presidente del consiglio comunale prima delle convocazioni del consiglio comunale in seduta ordinaria o straordinaria - ma non obbligatoriamente prima della convocazione in seduta urgente - e funge da organo consultivo per il miglior andamento dei lavori consiliari con le modalità stabilite dal regolamento, che può inoltre prevedere ulteriori funzioni dell’organismo suddetto.

Art. 15

Sedute del consiglio comunale

1.   Il consiglio comunale si riunisce in via ordinaria il primo giorno non festivo della seconda decade di ciascun mese, ad eccezione di agosto.

2.   Il Consiglio è convocato in via straordinaria dal Presidente del consiglio comunale  su propria iniziativa. E’ convocato inoltre entro 20 giorni dalla richiesta pervenuta:

      a) dal Sindaco;

      b) da un quinto dei Consiglieri.

3.   Per assicurare il rispetto del termine tutti i pareri vanno richiesti in via di urgenza.

4.   Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio  è convocato dal Prefetto, su iniziativa dei richiedenti.

5.   Il Consiglio comunale, tranne i casi di intervento sostitutivo, è convocato dal  Presidente del consiglio comunale il quale fissa altresì la data dell’adunanza e l’ordine del giorno quando non siano predeterminati a norma dei commi precedenti, restando comunque in suo potere di aggiungere altri argomenti.

6.   Il Consiglio comunale può essere convocato altresì 24 ore prima  in seduta urgente; in tal caso l’ordine del giorno dovrà essere  limitato agli argomenti che rivestono effettivo carattere d’urgenza.

7.   Il regolamento prevede le modalità per informare i cittadini dello svolgimento e dell’oggetto delle sedute consiliari.

Art. 16

Convocazione

1.   La convocazione dei consiglieri va fatta  almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute ordinarie e straordinarie e almeno ventiquattro ore prima delle sedute d’urgenza o delle sedute in seconda convocazione, qualora, per queste ultime, la data non sia già indicata nell’avviso di prima convocazione. E’ seduta di seconda convocazione quella che segue ad una prima che non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale.

2.   Agli effetti del comma precedente ogni consigliere è tenuto ad indicare per iscritto, subito dopo la proclamazione o successivamente quando intervengono variazioni, il proprio domicilio nel territorio comunale, ove lo stesso sia diverso dalla residenza anagrafica ovvero quest’ultima stabilita in altro comune.

3.   Il regolamento disciplina le modalità per la consegna degli avvisi di convocazione.

4.   Negli stessi termini stabiliti per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere depositate presso la segreteria, a disposizione dei consiglieri, le proposte di deliberazione, i pareri ed i documenti attinenti all’oggetto da deliberare.

Art. 17

Validità delle sedute

  1.   Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

  2.   Per le sedute in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima , l’adunanza è valida con la presenza di almeno un terzo dei  consiglieri senza computare il Sindaco; in tal caso il consiglio non può deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno di prima convocazione se non ne sia stato dato avviso nei modi e termini ordinari e se non sia presente la metà dei consiglieri assegnati.  

3.   Le sedute del consiglio comunale di norma sono pubbliche, tranne i casi previsti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

Art. 18

Funzionamento del consiglio comunale e validità delle deliberazioni

1.   Per la validità delle deliberazioni si richiede la maggioranza assoluta dei votanti.

2.   Il consiglio delibera normalmente a votazione palese. Per particolari necessità o a richiesta, la votazione può avvenire in forma segreta.

3.   Le deliberazioni comportanti annullamento, modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, devono fare, a pena di nullità, espressa e chiara menzione  dell’annullamento o della revoca o della modificazione.

4. Nelle deliberazioni di conferimento di nomine o incarichi a persone, vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un quorum minimo, salvo che sia diversamente disposto; in caso di parità si procede al ballottaggio nella stessa seduta. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato ai 2/3.

6. Qualora nelle nomine debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza, si procederà a votazione attribuendo a ciascun consigliere la facoltà di esprimere un solo voto e proclamando eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi, previa sostituzione degli ultimi votati della maggioranza o della minoranza quando ciò si renda necessario per il rispetto numerico delle rappresentanze attribuite all’una o all’altra. Può procedersi a votazione palese su lista unica in caso di designazione concorde da parte della maggioranza e della minoranza consiliare.

7. Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. Le deliberazioni  del Consiglio sono firmate dal Presidente del consiglio comunale e dal Segretario generale, salvo quelle di spettanza del Consigliere anziano.

Art. 19

Procedimento per la formazione delle deliberazioni

1.   Le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, debbono acquisire il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, consacrati in appositi atti da allegare allo schema deliberativo ed espressi già in fase istruttoria, qualora le proposte provengono dalla Giunta; qualora le proposte vengano dai consiglieri comunali, i pareri suddetti debbono essere forniti entro sette giorni dalla richiesta del Presidente del consiglio comunale.

2.   Le proposte stesse debbono poi essere inviate dal  Presidente del consiglio comunale all’esame della competente commissione consiliare e, per le materie di competenza, alla circoscrizione o alle circoscrizioni; per l’espressione del rispettivo parere le commissioni e le circoscrizioni dispongono del termine massimo di venti giorni, suscettibile di riduzione da parte del   Presidente del consiglio comunale richiedente, in caso di urgenza.

3.  Decorso il termine, si prescinde dal parere.

4.  Le proposte di nomine o incarichi di qualsiasi genere debbono essere sempre corredate di curriculum del candidato.

5.  Portate all’esame del Consiglio comunale, tutte le proposte di deliberazione sono modificabili in quella sede esclusivamente attraverso emendamenti nei quali sia esattamente previsto il tenore delle aggiunte, soppressioni, modificazioni o sostituzioni da apportare al testo originario; in caso di variazioni sostanziali è necessaria l’acquisizione dei pareri di cui al primo comma.

6.   Il parere tecnico - amministrativo, espresso dal responsabile del settore, dà conto della conformità dell’atto ai criteri e alle regole tecniche proprie della materia oggetto di deliberazione; il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile di ragioneria, evidenzia gli aspetti economico-finanziari, al di là della mera attestazione di copertura finanziaria.

Art. 20

Commissioni consiliari

1.   Il consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti a rappresentanza proporzionale, con  poteri consultivi, compiti di analisi e studio e formulazione di proposte e pareri.

2.   Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento,  le forme di pubblicità dei lavori ed i casi in cui la seduta non è pubblica.

3.   Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sull’amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

4.   Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5.          Commissioni speciali possono essere costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per affrontare specifiche questioni o per svolgere inchieste sull’attività amministrativa del comune.

6.   La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 21

Commissioni d’indagine

     1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2.  Il regolamento disciplina in dettaglio l’elezione del Presidente, la procedura delle attività della commissione d’indagine e i criteri di presentazione della istanza;

3.   Si applicano ai fini delle prove testimoniali le disposizioni dell’art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.


Art. 22

Attività ispettiva

1.   Il Sindaco e gli Assessori  a seconda della competenza per materia ad essi delegata , rispondono entro 30 giorni,  in forma scritta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri in forma scritta.

2.   Il Sindaco e gli Assessori, per le risposte di cui al comma precedente, si avvalgono della collaborazione dei dirigenti preposti ai diversi settori dell’ente, secondo la competenza per materia.

3.   Delle interrogazioni e delle istanze è tenuto apposito archivio presso i settori competenti per materia.

4.   Per le interrogazioni in forma orale le risposte si rendono in consiglio comunale a cura degli interrogati, secondo i termini e i modi stabiliti dal regolamento.

Art. 23

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

1.   Il consiglio comunale è sciolto o sospeso ai sensi dell’art. 141 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e delle Leggi speciali in materia.

Capo III - Il Presidente del Consiglio Comunale

Elezione del presidente del consiglio comunale

  1.   Il consiglio comunale nella prima seduta, su proposta di un quinto dei consiglieri assegnati, che perviene al consigliere anziano, almeno 24 ore prima della seduta, elegge - a scrutinio segreto - il Presidente del consiglio comunale. Non possono essere nominati alla funzione predetta il Sindaco neo eletto ed i consiglieri già candidati alla carica di Sindaco.

  2.   Il Presidente del consiglio comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati in sede di prima votazione; in seconda votazione  per l’elezione è sufficiente la maggioranza dei consiglieri assegnati.

  3. I due vice Presidenti vengono eletti  con unica votazione e con voto limitato ad uno. Entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell’elezione. L’eletto con il maggior numero di voti assume le funzioni di vicario. Non possono essere nominati alla funzione predetta il Sindaco neo eletto ed i consiglieri già candidati alla carica di Sindaco.

      4. Con successiva ed unica votazione vengono eletti, con voto limitato ad uno, i due consiglieri segretari del consiglio comunale che entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell’elezione.

  5. Il presidente del consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell’elezione, previo giuramento davanti al Consiglio, osservando la formula dell’art. 50, comma 11, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

      6. La delibera consiliare di elezione del Presidente del consiglio comunale,  dei vice Presidenti e dei due consiglieri segretari è, con voto palese, dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

  7. Il Presidente del consiglio comunale, i vice Presidenti e i due consiglieri segretari rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell’attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati e a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei consiglieri assegnati.

  8. In caso di assenza, di impedimento o di vacanza del Presidente, le funzioni sono svolte dal  vice Presidente del consiglio comunale.

  Art. 25

Attribuzioni del Presidente del consiglio comunale

  1.   Il Presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio comunale.  

2.   Egli ha i poteri seguenti:

a) convoca, sentito il Sindaco, e presiede il consiglio comunale;

 b) coordina l’attività della conferenza dei capi gruppo e delle commissioni consiliari;

c) riceve le dichiarazioni dei consiglieri per l’assegnazione al gruppo consiliare prescelto;

d) riceve le dimissioni dei consiglieri comunali - iscritte a protocollo - e propone la surrogazione o sospensione o sostituzione di questi;

e) riceve le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;

f)  garantisce il regolare svolgimento delle attività del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;

g) convoca il Consiglio comunale, a richiesta degli aventi diritto, in base alle norme del presente statuto, iscrivendo all’ordine del giorno le questioni richieste;

h) riceve le osservazioni del collegio dei revisori dei conti al consiglio comunale;

i)   assicura l’istruttoria da parte dei competenti uffici, delle proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del segretario generale, del direttore generale e dei dirigenti, d’intesa con il Sindaco e con la Giunta, nel rispetto dei termini di legge e dello statuto;

j)   riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all’ordine del giorno, non prima di dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;

l)  riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

m) tutela le prerogative dei consiglieri comunali e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni;

n) firma gli atti e le deliberazioni del consiglio comunale insieme al Segretario generale;

o) attiva e resiste alle liti nell’interesse del consiglio comunale;

p) svolge ogni altra funzione attribuita dalla legge o dallo statuto.

  3.   Al Presidente del consiglio comunale compete una indennità pari a quelle spettanti agli assessori. Al vice presidente non compete alcuna indennità eccetto nei  casi di sostituzione totale del Presidente come disciplinato dal regolamento del consiglio comunale.

  4. Le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’ufficio del Presidente del consiglio nelle materie di cui al presente capo sono dettagliate dal regolamento.

   5.  I Consiglieri segretari collaborano con il Presidente per il miglior funzionamento del consiglio comunale. Tutte le funzioni che la legge non riserva al Segretario generale sono demandate all’Ufficio di presidenza.

  Art.26

Ufficio di presidenza  

1.  Le riunioni dell’ufficio di presidenza sono equiparate a tutti gli effetti a  quelle di una  commissione consiliare.

  2.  L’Ufficio di presidenza dirime ogni questione inerente l’interpretazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti consiliari.

3.  Il segretario generale del Comune è segretario dell’ufficio di presidenza.

  Capo IV - Giunta Comunale e Sindaco

 

 

Art. 27

Elezioni del Sindaco e nomina degli Assessori

 

1.   Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, ed è membro di diritto del Consiglio comunale. La durata del mandato è stabilita dalla legge.

 

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

 

3.   Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, salvo diverse previsioni di legge,  non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente o eletto Sindaco;

 

4.   Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

  

 

Art. 28

Composizione della Giunta comunale

 

1.   La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di Assessori, compreso il vice Sindaco, non superiore a 10, aventi i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

 

2.   Nella composizione dei membri della giunta - ove possibile - è assicurata la pari opportunità tra uomo e donna ed è promossa la presenza di entrambi i sessi a cura del Sindaco, che li nomina.

 

 

Art. 29

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

 

1.   Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

 

2.   Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

 

 

Art. 30

Incompatibilità di Consigliere comunale ed Assessore

 

1.   La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

 

2.          Qualora un consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, all’atto dell’accettazione della nomina, cessa dalla carica di consigliere comunale ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.


 

 

Art. 31

Competenza della Giunta

 

1.   La Giunta - organo collegiale di collaborazione del Sindaco - compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al consiglio comunale, al Presidente del consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del direttore generale, del segretario generale, o dei dirigenti;  attua gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio.

 

2.          L’attività della Giunta si informa al principio della collegialità.

 

3.   La Giunta adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

 

4.   In particolare spettano alla Giunta:

a) la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, del  rendiconto della gestione e l’approvazione del P.E.G.;

b) le deliberazioni riguardanti la nomina dei legali dell’Ente nelle azioni giudiziarie attive e passive del comune;

c) gli acquisti, le alienazioni, le permute, gli appalti e le concessioni che non sono riservati dalla legge alla competenza del Consiglio o dei dirigenti;

d) le spese, che impegnino anche bilanci per gli esercizi successivi, relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, che non siano di competenza dei dirigenti;

e) i programmi per i piani di assunzioni, la dotazione organica e le relative variazioni e ogni altro provvedimento riguardante il personale che non rientri nelle competenze di altri organi;

f)  l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il consiglio comunale.


 

Art. 32

Funzionamento della Giunta

 

1.   La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco; delibera con l’intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

 

2.   In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di che presiede l’adunanza.

 

3.   Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

 

4.   Alle deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni previste dalla legge.

 

5.   Le deliberazioni urgenti possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta.

 

 

Art. 33

Durata in carica della Giunta e degli Assessori

 

1. In caso di  impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

 

2.   Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata  ai sensi delle leggi penali vigenti.

 

3.   Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed  irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

 

4.   Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

 


 

Art. 34

Mozione di sfiducia

 

1.   Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della propria Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

 

2.   Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 

3.   La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ,  senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

 

1.   La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all’assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

 

 

 

Art. 36

Revoca degli Assessori

 

1.          L’assessore può essere revocato dal Sindaco; della revoca e della sostituzione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 
 

 

Art. 37

Sindaco

 

1.   Il Sindaco è responsabile e capo dell’amministrazione Comunale ed ufficiale di Governo.

 

2.   Il Sindaco quale capo dell’amministrazione:

a) rappresenta il Comune anche in giudizio nelle liti attive e passive;

b) nomina, convoca e presiede la Giunta;

c) richiede al Presidente del consiglio comunale la convocazione del consiglio ed indica le materie da inserire nell’ordine del giorno;

d) assicura l’unità di indirizzo della giunta comunale promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori;

e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila che il direttore generale ed i dirigenti dei  settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive da essi impartite;

f)  sottoscrive  le convenzioni, gli accordi di programma che la legge specificatamente gli attribuisce e rappresenta il comune in giudizio quando ciò non spetti ad altri organi;

g) promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie e vi resiste;

h)      nomina e revoca dall’incarico il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti responsabili dei settori e dei servizi e le alte professionalità, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, osservando le disposizioni della legge vigente e del regolamento di organizzazione;

i)   indice i referendum comunali;

    j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all’art. 34 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

    k) provvede ad effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dall’insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, oppure alla revoca degli stessi in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;

   l) dispone l’indirizzo politico-amministrativo verso il direttore generale;

m) avoca - dove occorra - a sé gli atti di competenza dirigenziale per particolari motivi di necessità ed urgenza e provvede al licenziamento con preavviso e senza preavviso dei dirigenti;

 n) adempie ad ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge,  dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;

 o)coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

p)a fine mandato sottopone al consiglio comunale il rendiconto dell’attività svolta nella consiliatura.

3.  Quale ufficiale di governo assolve alle funzioni attribuitegli dall’art. 54 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e da ogni altra disposizione di legge.

4. Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio - nella seduta d’insediamento - secondo la formula seguente “Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana”.

5. Distintivo del Sindaco - o di chi ne fa le veci - è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

 

Art, 38

Programma di governo

 

1. Entro due mesi dalla prima seduta del consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

 

Art. 39

Vice Sindaco e deleghe

 

1.   Il Sindaco, con proprio provvedimento, attribuisce ad un Assessore, cui compete l’appellativo di vice Sindaco, la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento anche nelle funzioni di ufficiale di Governo salvo quanto previsto al successivo ottavo comma.

 

2.   Il  Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti per  definiti settori dell’attività comunale.        

3.   Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco informerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo e ai dirigenti la gestione amministrativa.

 

4.   Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

 

5.   Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto, comunicate al Consiglio e pubblicate all’albo pretorio.

 

6.  Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigono, può delegare ad uno o più consiglieri, compresi quelli della minoranza, l’esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il  provvedimento del Sindaco è comunicato al consiglio comunale.

 

 7.Il Sindaco può avvalersi dei consiglieri per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione degli atti.

 

8.   Le funzioni del Sindaco quale ufficiale di Governo possono essere       delegate esclusivamente ai Presidenti dei  consigli di circoscrizione salvo quanto previsto al precedente primo comma.

 

 

Capo V

Norme Comuni agli Organi

 

Art. 40

Divieto d’incarichi e consulenze

 

1.   Al  Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali e circoscrizionali e al Presidente del consiglio è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

 

 

Art. 41

Pari opportunità

 

1.   Negli Organi del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti è promossa la presenza di entrambi i sessi per garantire le pari opportunità.

 

  

Art. 42

Pubblicità delle spese elettorali