Divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione per manifestazione sportiva
IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 16 maggio 2015, con inizio alle ore 15.00, avrà luogo l’incontro di calcio Frosinone - Crotone valido per il campionato di calcio di serie B;
CONSIDERATO che, per motivi di ordine, sicurezza e organizzativi, risulta necessario emettere apposita ordinanza dirigenziale al fine di garantire la tutela della pubblica e privata incolumità;
VISTI gli artt. 6,7,158,159 del D.Lgs. n° 285/1992;
VISTO il D.Lgs n° 165/2001;
VISTA la Legge 241 /1990;
VISTO l’art.107 del D.Lgs n° 267/2000;
VISTO il D.P.R. n° 495/1992;
O R D I N A
1. Per tutto quanto in premessa esposto, è istituito, per la giornata di sabato 16 maggio 2015:
a) Il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 12.00 fino al termine della manifestazione in Via Marittima (dalla rotatoria campo sportivo fino all’intersezione
V.le Europa);
b) Il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 12.00 fino al termine della manifestazione in Via Palatucci;
c) Il divieto di circolazione dalle ore 13.00 a fine manifestazione in Via Marittima (dalla rotatoria del campo sportivo fino a intersezione semaforica Viale Europa);
d) Il divieto di circolazione dalle ore 13.00 a fine manifestazione in Via Palatucci.;
e) Il divieto di circolazione dalle ore 13.000 a fine manifestazione in Via Mola Vecchia.
f) Resta fermo l’obbligo degli utenti della strada di ottemperare in ordine ad eventuali ulteriori disposizioni rese note dagli agenti del traffico ai sensi dell’art. 43 del CdS.
2. I veicoli in sosta nell’area vietata verranno rimossi ai sensi dell’art. 159 del CdS.
3. Il tutto come indicato da apposita segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 38 del CdS.
DISPONE
a) Ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Vice Comandante f.f. della Polizia Locale Cap. Giancarlo Tofani.
b) Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
c) E’, altresì, esperibile ricorso entro 30 giorni al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente a questo provvedimento.
d) Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia che svolgono servizio di Polizia Stradale (ex art.12 C.d.S.) sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.